Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale? Quando cause e motivi
Chi è escluso da obbligo visita fiscale, dal rispetto delle fasce e orari? Sono i dipendenti assenti per malattie professionali infortunio patologie gravi
Queste sono le domande più comuni che i dipendenti e lavoratori in generale, si chiedono al fine di non incorrere in sanzioni amministrative e disciplinari per essere usciti di casa senza un giustificato motivo di esclusione.
Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale?
Innanzitutto, è bene fare subito una precisazione, la possibilità di esclusione dal cd. obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale è stato fino adesso solo per i dipendenti pubblici, in presenza di specifiche cause e motivazioni.
Con l’entrata in vigore, il 24 settembre 2015, del decreto attuatativo Jobs Act 151/2015 pubblicato in GU, il Governo ha previsto l’ipotesi che le cause di esclusione possano essere estese anche ai lavoratori dipendenti privati. Tale ipotesi di esonero reperibilità malattia dipendenti privati, non è però ancora in vigore, in quanto lo stesso articolo, afferma che sarà un altro nuovo provvedimento a dover fissare eventualmente le suddette cause di esclusione.
La legge e vari decreti, sono intervenuti sull’argomento proprio per tutelare determinate categorie di lavoratori affetti da specifiche malattie che esulano per ora, solo il dipendente pubblico dall’obbligo della visita fiscale e dal dover essere reperibile durante gli orari che, ricordiamo sono: dipendenti del Pubblico Impiego, Agenzia delle Entrate, Agenzie fiscali, Enti locali e comunali, ASL e sanitari, statali dalle ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi.
Pertanto, il decreto ministeriale 206/2009 ha introdotto una nuova formulazione circa le cause di esclusione dall’obbligo sia di rispettare le fasce di reperibilità malattia durante gli orari della visita fiscale 2018 che della possibilità di essere sottoposti a controllo medico fiscale da parte dell’amministrazione che dall’ASL e INPS.
Dipendente privato escluso dall’obbligo reperibilità:
Grazie all’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto legge 151/2015 cd. Esenzioni dalla reperibilità e di altri decreti che sono stati novellati, modificati e convertiti, è stata prevista dal legislatore, una nuova disposizione, al fine di stabilire le cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti privati.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e del Ministero della salute, in GU n. 16 del 21 gennaio 2016, delle Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, riguardante le modalità di espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS, sono state fissate le seguenti cause esclusione delle fasce di reperibilità per il settore privato 10/12 e 17/19, per tutti i lavoratori dipendenti privati, la cui causa di malattia sia connessa a:
Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Sono esclusi dalla nuova disposizione i lavoratori iscritti alla gestione separata.
Quando, cause e motivi di esclusione dipendenti pubblici:
L’articolo 69 del decreto legislativo 150/2009 e l’articolo 25 Dl 151/2015, ha escluso dall’obbligo della visita fiscale e quindi dall’obbligo di reperibilità i soli dipendenti pubblici per i quali l’assenza dal posto di lavoro sia determinata da una serie di cause e motivi tali da non dover rispettare alcun obbligo di orari.
Le cause e motivi che determinano l’esclusione dalla visita fiscale, sono:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- infortuni sul lavoro.
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Il decreto ha inoltre escluso dal predetto obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.
Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, per malattie professionali INAIL già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio e per infortuni occorsi al dipendente e e gli stati patologici sottesi e/o connessi alla situazione d invalidità legalmente riconosciuta dalla commissione ASL.
Riassumendo, le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale (art. 2 Decreto 18 dicembre, 2009 n. 206), vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l’amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l’esclusione dal suddetto obbligo, pertanto, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale, non andrebbe incontro a responsabilità e all’applicazione di alcuna sanzioni.
Come fare per farsi riconoscere l’esonero dalle visite fiscali?
Il dipendente ammalato che rientra in una delle cause che determinano l’esclusione dagli obblighi di reperibilità malattia durante gli orari delle visite fiscali e dell’invio stesso del medico ASL e INPS per effettuare la visita fiscale, deve presentare una serie di documenti per far scattare tale esclusione,
Infatti solo la presentazione all’amministrazione e quindi al datore di lavoro, della documentazione sanitaria ASL comprovante l’esistenza delle cause di esenzione, può escludere il dipendente ammalato dai suddetti obblighi.
La documentazione medica sanitaria, deve essere accompagnata dal certificato medico di malattia che giustifichi l’assenza dal lavoro del dipendente, nel quale deve essere indicata la causa di esenzione, la patologia che rientra nel regime di esclusione dell’obbligo di reperibilità degli orari della visite fiscale e dalla visita stessa.
Esclusione a causa di malattie professionali:
Tra le cause che determinano l’esclusione dall’obbligo degli orari visite fiscali, troviamo la Malattia professionale INAIL o causa di servizio, che si distinguono in malattie tabellate e non tabellate. Le malattie professionali tabellate sono indicate in due tabelle una per l’industria e una per l’agricoltura in base a quanto previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973.
Nell’elenco delle malattie professionali INAIL tabellate che determinano l’esclusione dei dipendenti pubblici dall’obbligo delle visite fiscali sono indicate in 3 liste:
- Lista 1: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di elevata probabilità come per esempio i disturbi causati dalle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, del tratto lombare e l’ernia discale lombare per a causa di continui movimenti ripetuti durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico per la spalla e gomito e del polso-mano e di arti inferiori, borsite, Tunnel Carpale.
- Lista 2: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, come per esempio sindromi da sovraccarico dell’arto superiore per micro-traumi o posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, tendiniti e ernia discale lombare in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici
- Lista 3: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è possibile, come per esempio la sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) e il Morbo di Dupuytren relativi ad esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
Tabelle delle Malattie Professionale allegate al D.M. del 27 aprile 2004, con le liste I, II e III.
Le Malattie professionali “Non tabellate” INAIL, sono invece quelle malattie che determinano sempre una malattia causa di servizio, che non rientrano in quelle tabellate dall’INAIL e per questo motivo, il dipendente deve dimostrare la causa ed effetto della malattia con il lavoro.
Esclusione per infortunio sul lavoro:
La malattia connessa ad un infortunio sul lavoro, rientra in quelle cause che determinano l’esclusione dall’obbligo reperibilità orari visite fiscali 2018.
L’infortunio sul lavoro, non è altro che un incidente occorso al lavoratore e al dipendente durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro il cd. infortunio in itinere
Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività lavorativa durante l’orario di lavoro, o incidenti anche direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o incidenti durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd. infortunio in itinere.
Quali sono le terapie salvavita?
Le terapie salvavita che escludono il lavoratore dall’obbligo della visita fiscale, sono ad esempio le terapie di emodialisi, chemioterapia, riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS ecc. L’elenco completo delle terapie salvavita che consentono al dipendente di essere escluso dall’obbligo di rispettare gli orari delle visite fiscali sono indicate nell’art. 10 del decreto Legge 15.9.2000.
Tale articolo, sottolinea anche che i giorni di malattia oggetto di esclusione dall’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie della visita fiscale, sono solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, necessari a far sottoporre il dipendente affetto da grave patologia, alle terapie salvavita o altre ad esse assimilabili. Quindi, non una qualunque patologia seppur grave e con ricovero ospedaliero. Nel caso in cui, la malattia sia dovuta a stati patologici che non riguardano la terapia salvavita, la giornata di assenza va certificata con l’invio telematico del certificato medico rilasciato dal medico curante, ASL o altra struttura convenzionata.
Stati patologici connessi a invalidità riconosciuta:
Negli stati patologici connessi a invalidità riconosciuta che escludono il dipendente dall’obbligo di reperibilità delle visite fiscali, rientrano tutte le menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3, sordomuti o ciechi civili ecc.
L’elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro, ALS o INPS sono ad esempio:
- Insufficienza cardiaca;
- Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
- Perdita delle funzionalità renali;
- Perdita delle funzioni degli arti superiori o degli arti inferiori;
- Menomazioni dell’apparato osteo-articolare con la perdita o gravi limitazioni funzionali;
- Epatopatie;
- Patologia oncologica;
- Patologie e sindromi neurologiche;
- Malattie genetiche e/o congenite;
- Malattie mentali;
- Deficit totale dell’udito.
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