Donne Metalmeccaniche – Guida rapida alle tutele

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Donne Metalmeccaniche – Guida rapida alle tutele

Uilm Basilicata ha deciso di ormeggiarti in questa importante data con un’approfondimento generale sul mondo del lavoro al femminile.

Le donne hanno un unico difetto , a volte si dimenticano di quanto valgono.
Per noi siete Voi il valore aggiunto!

 

“Le donne hanno sempre
dovuto lottare doppiamente.
Hanno sempre dovuto
portare due pesi, quello
privato e quello sociale. Le
donne sono la colonna
vertebrale delle società.”
Rita Levi-Montalcini

 

Il 3 settembre 1981 entrava in vigore la convinzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna. La cosiddetta CEDAW, contiene i principali diritti civili, politici,
sociali, economici e culturali, declinandoli al femminile. A livello internazionale era stato riscontrato che l’assenza di una specifica menzione delle donne nell’attribuzione di determinati diritti umani era troppo spesso equivalsa alla loro mancata concessione.

E se in Italia il voto attivo e passivo è un diritto scontato per le donne della nostra generazione, così come l’accesso alle professioni, agli incarichi e agli uffici pubblici, solo recentemente altre riforme hanno determinato il possibile accesso delle donne nell’arma e inciso ancor più significativamente sul diritto di famiglia, ad esempio garantendo il congedo di paternità in
alternativa a quello di maternità.
Eppure l’Italia non sembra avere le carte in regola sull’eliminazione della disparità uomo-donna. Una discriminazione che pesa sullo sviluppo economico del Paese, soprattutto sul suo tessuto sociale, inpreda a tensioni tra i generi che spesso si riversano nella violenza.
La Banca D’Italia ha preso in esame alcuni dati relativi al 2008. Le donne si trovano in condizione di disparità rispetto agli uomini, non solo perché pressate dagli impegni familiari, ma anche perché sono spesso relegate in posizioni lavorative di basso livello di retribuzione. Il Mezzogiorno, dove già il tasso di occupazione femminile è molto basso, ha assorbito quasi metà del calo nazionale delle occupate causato dalla crisi. Nel 2009 in Italia soltanto il 28,7% delle donne con licenza media aveva un’occupazione, contro il 37,7% medio dell’UE. Nel nostro Paese solo le laureate “storiche” riescono a raggiungere i livelli europei, mentre le neolaureate continuano a trovare enormi difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro.
La situazione peggiora per le donne sposate e con figli; inoltre il peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha rallentato l’inserimento delle donne nelle professioni più qualificate e riavviato un fenomeno di “marginalizzazione” verso occupazioni già relativamente molto “femminilizzate”.
I dati dell’OECD mostrano come l’Italia sia uno dei Paesi peggiori per essere una donna lavoratrice.

I dati dell’ISTAT e dell’INAIL, che rivelano un aumento della partecipazione nel mercato del lavoro, mettono in evidenza anche un dato incontrovertibile: una donna su due non lavora. Sono 2,3 milioni le donne che risultano inattive per motivi di famiglia, di queste il 40% ha un diploma di scuola superiore o un titolo universitario, il 45% vive al Sud. Dati che spiegano come le donne, malgrado una preparazione adeguata, siano scartate per ruoli di rilievo: su di esse ricadono le inadempienze delle Stato e devono occuparsi della casa e della famiglia.
L’elenco di settori e mansioni caratterizzate da questo tasso di disparità è pubblicato con decreto interministeriale del 28 novembre, che rende utilizzabile l’agevolazione prevista dall‘articolo 4 della legge 92/2012. Si tratta di uno sgravio contributivo al 50% per 12 o 18 mesi, a seconda che il
contratto sia a tempo determinato o indeterminato.

Bonus assunzioni Donne 2019

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale il Decreto Interministeriale del 9 novembre 2018 relativo al cosiddetto bonus assunzioni donne 2019.
Il Decreto in sostanza serve ad individuare i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi. Ma riepiloghiamo in breve come funzionano questi sgravi contributivi INPS e come si potranno applicare anche per il prossimo anno.

Il bonus donne consiste in un incentivo per le imprese finalizzato all’assunzione di donne (ma anche di uomini) in possesso di determinati requisiti oppure residenti in aree svantaggiate o assunte in settori con un alto tasso di disparità uomo-donna.

Questi incentivi sono stati introdotti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 meglio conosciuta come Legge Fornero del mercato del lavoro. Esistono quindi da ben 6 anni e non essendo legati alla Legge di Bilancio non hanno bisogno di nessuna proroga annuale. Tuttavia periodicamente il Min. Lavoro rilascia delle tabelle di riferimento per l’applicazione degli incentivi in determinate situazioni.

A quanto ammonta e quanto dura l’incentivo

Le assunzioni incentivate possono essere sia a tempo determinato che indeterminato e anche in somministrazione.
Per le assunzioni termine il bonus spetta per dodici mesi ed è pari al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro. Se l’assunzione a termine viene trasformata a tempo indeterminato lo
sgravio spetta fino a 18 mesi. Se invece l’assunzione avviene a tempo indeterminato dall’inizio, lo sgravio spetta direttamente per
18 mesi.

Requisiti

Ma vediamo in breve quali sono i requisiti che il lavoratore deve possedere al momento dell’assunzione per poter richiedere lo sgravio.
1. Il bonus in realtà si applica sia a uomini che donne over 50 disoccupati da oltre dodici mesi (c. 8 art. 4 L. 92/2012).
2. Inoltre il bonus può essere applicato anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi in qualsiasi settore e in tutte le regioni d’Italia.
3. Infine l’incentivo può essere fruito per:
• l’assunzione di donne di qualsiasi età residenti nelle aree svantaggiate e prive d’impiego da almeno 6 mesi,
• oppure per l’assunzione nei settori e nelle professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo.

I settori e le professioni individuati sono individuati annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF.

Bonus donne e over 50 disoccupati 2019: settori e professioni individuati

Con il Decreto interministeriale 09/11/2018, che trovate allegato a fondo pagina, vengono individuati:
▪ i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.
▪ le professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.

Donna, Mamma e Lavoratrice

Maternità anticipata per gravidanza a rischio: chi può chiederla?

Possono richiedere la maternità anticipata le future mamme lavoratrici che svolgono mansioni particolarmente pesanti e, quando vi sono rischi per la propria salute e per quella del bambino, l’Inps riconosce il diritto a stare a riposo e percepire la stessa indennità riconosciuta per il periodo di congedo di maternità.
Quali sono le regole e come bisogna fare per presentare domanda? Innanzitutto anche per il 2019 le regole prevedono la necessità di presentare certificato medico che certifichi la gravidanza a rischio.
Smettere di lavorare in caso di rischi per la propria salute e per il proprio bambino è un diritto per le lavoratrici ed è bene sapere quali sono le regole e quando si può presentare domanda.
Non tutte le donne riescono ad andare a lavoro fino all’8° o 9° mese di gravidanza ed aspettare quindi di aver diritto al congedo di maternità. A volte, in caso di gravidanza particolarmente
problematica o per lavori che richiedono eccessivi sforzi fisici, è bene chiedere la maternità anticipata per evitare problemi di salute.
La maternità anticipata viene concessa, anche nel 2019, a tutte le donne in stato di gravidanza che per motivi legati alla gestazione o alla tipologia di lavoro possono decidere di smettere di lavorare
prima del congedo di maternità obbligatorio, ovvero prima di aver raggiunto l’8° o il 9° mese di gravidanza presentando domanda all’Asl o alla DTL.
Possono richiedere la maternità anticipata tutte le lavoratrici dipendenti o autonome e la normativa di riferimento è il decreto legislativo 151/2001, ovvero il Testo Unico sulla maternità e sulla paternità.
Ovviamente per richiedere la maternità anticipata sarà richiesto di presentare, in allegato con la domanda, il certificato medico del proprio ginecologo; tutti i documenti necessari dovranno essere
inviati al Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) del proprio territorio.

Quando si può andare in maternità anticipata

La legge stabilisce quando si può smettere di lavorare prima e chi può richiedere la maternità
anticipata, ovvero:
• lavoratrici dipendenti o autonome nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possono aggravarsi in gravidanza;
• lavoratrici dipendenti o autonome nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali possano compromettere la salute della donna o del bambino;
• lavoratrice dipendente o autonoma se addetta al trasporto ed al sollevamento pesi, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, e che non può essere trasferita ad altre occupazioni.
Nel caso di lavori pericolosi la maternità può essere anche allungata dal Servizio ispezione fino a sette mesi dopo il parto e l’elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri è contenuto nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, allegato del Testo Unico sulla maternità (D.lgs. 151/2001), soggetto ad aggiornamenti.

Cosa bisogna fare quindi in caso di gravidanza a rischio per smettere di lavorare e richiedere la maternità anticipata? Ecco alcune indicazioni utili.

Come richiedere la maternità anticipata per gravidanza a rischio

Per richiedere la maternità anticipata e presentare domanda il Decreto Semplificazioni n. 5 del 9 febbraio 2012 ha introdotto nuove regole.
A decidere se la donna in gravidanza a rischio può smettere di lavorare sono Asl e Direzione territoriale del Lavoro.
L’Asl è chiamata a certificare lo stato di gravidanza a rischio della donna, certificato dalla documentazione del proprio ginecologo.
I documenti necessari per richiedere la maternità anticipata nel 2019 sono:
• certificato di gravidanza;
• documentazione medica rilasciata dal ginecologo che attesta la gravidanza a rischio;
• documento di identità. La fotocopia della domanda di maternità anticipata dovrà essere consegnata dalla lavoratrice anche al datore di lavoro.
Nel caso di gravidanza a rischio per ambiente di lavoro o tipo di lavoro svolto la domanda dovrà essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Entro 7 giorni dal giorno successivo alla presentazione della documentazione la DPL dovrà emettere provvedimento a favore della richiesta di maternità anticipata.
Con la maternità anticipata la donna in gravidanza non è soggetta a visita fiscale ed è quindi libera di uscire ad ogni ora e per tutto il periodo della gravidanza; alla metà del 7° mese sarà però necessario inviare domanda di congedo di maternità obbligatorio.

Come viene pagata la maternità anticipata
Per quanto riguarda il trattamento economico e la retribuzione previsti in caso di maternità anticipata per gravidanza a rischio, la lavoratrice percepirà lo stipendio in base alle stesse regole previste per il congedo di maternità: la retribuzione è per l’80% a carico dell’Inps e può essere integrata del 20% dal datore di lavoro.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro in busta paga mentre per le autonome è la gestione separata Inps a provvedere al pagamento dello stipendio in caso di maternità anticipata nel 2019.

Congedo maternità INPS: cos’è e come funziona

Il congedo maternità con INPS è la astensione obbligatoria da parte della neo mamma dal lavoro. Il congedo di maternità è obbligatorio per 5 mesi: due mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.

Il congedo può essere prorogato dalla Direzione territoriale del Lavoro in caso di mansione incompatibile con la gravidanza. Se la madre, in presenza di determinate cause, non posso usufruire del congedo, l’astensione del Lavoro obbligatoria spetta al padre e si tratta quindi di congedo di paternità.
Il congedo spetta solo per le nuove nascite, ma anche in caso di adozione o affidamento di uno di uno o più minori.

Congedo di maternità INPS: a chi spetta

Il congedo maternità 2019 spetta alle seguenti categorie, come riporta il sito ufficiale dell’INPS:
• lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
• apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
• lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
• lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (Colf e badanti);
• Lavoratrici a domicilio;
• lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate;
• lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
• lavoratrici LSU o APU;
• disoccupate o sospese.

Congedo maternità INPS: le novità del 2019

La durata del periodo di astensione obbligatoria da parte delle neomamme per usufruire del congedo di maternità è di 5 mesi, questo viene diviso in due parti:
• 2 mesi vengono concessi prima della data presunta del parto, se c’è interdizione disposta dalla AS per gravidanza a rischio o mansioni incompatibili con la gravidanza;
• 3 mesi di congedo maternità, dopo il parto. In caso di parto avvenuto dopo la data presunta i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva vengono aggiunti al periodo di congedo, se il
parto è anticipato rispetto alla data presunta i giorni non goduti vengono sommati ai tre mesi anche se si supera il periodo di 5 mesi.
Nel caso della approvazione della legge di bilancio 2019 e congedo maternità può essere concesso direttamente dopo il parto quindi la donna lavoratrice può restare al lavoro fino al nono mese di
gravidanza
Congedo di maternità INPS 2019: quanto spetta
Per il congedo di maternità 2019 per le neo mamme lavoratrici dipendenti spetta un’identità pari al 80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolate nell’ultimo mese di lavoro precedente all’inizio del congedo. Alle neomamme iscritte alla gestione separata, qualora il reddito derivi dallo svolgimento di attività di libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata l’indennità di congedo è pari al 80% di 1/365 del reddito.
Congedo di maternità INPS: chi paga? Il congedo di maternità può essere erogato:
• direttamente dal datore di lavoro in busta paga se si è scelto il pagamento con il congedo del conguaglio CA2G:
• dall’INPS tramite: bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale, ciò in caso di lavoratrici stagionali agricole, dello spettacolo saltuarie o a termine, colf e badanti, disoccupate o lavoratrice assicurate ex Ipsema iscritte alla gestione separata.
Congedo di maternità INPS: quando fare domanda
Il congedo maternità va presentato tramite domanda nei due mesi prima della data prevista per il parto e non oltre un anno, per non perdere il diritto. Molto importante e trasmettere per via
telematica all’INPS, tramite il medico SSN o convenzionato, il certificato medico di gravidanza, prima del periodo di fruizione del congedo di maternità, Dopo la neo mamma lavoratrice dovrà comunicare obbligatoriamente, entro 30 giorni dal parto, la data della nascita del figlio e le relative generalità.

Congedo maternità INPS: come fare domanda
Congedo di maternità bisogna presentare la domanda all’INPS attraverso i seguenti canali:
• il servizio dedicato online del sito dell’INPS;
• numero verde INPS;
• tramite intermediari come CAF e patronato.
Un nuovo congedo facoltativo di maternità potrebbe essere introdotto nel 2019, così da permettere alle neomamme di astenersi dall’attività lavorativa anche dopo la scadenza del congedo di maternità obbligatorio.
Ne ha parlato il Ministro per la famiglia – Lorenzo Fontana – svelando le misure che faranno parte del “pacchetto famiglia”, ossia la serie di emendamenti che verranno presentati alla Legge di Bilancio 2019, tra i quali figura anche quello che conferma il bonus bebè anche per il prossimo anno.
In realtà, quello che potremmo ribattezzare come “congedo facoltativo di maternità” altro non è che l’attuale congedo parentale, per il quale però verranno introdotte delle nuove formule di utilizzo.
L’obiettivo è di dare maggiore flessibilità al congedo parentale, che oggi può essere richiesto sia dalla madre che dal padre ma per un periodo non superiore ai 10 mesi.
Ad oggi, grazie a questo strumento, la lavoratrice può – una volta terminato il congedo di maternità – assentarsi dal lavoro per altri 6 mesi (non per forza continuativi) percependo il 30% della retribuzione.

 

In alternativa, rinunciando al congedo parentale, le neomamme possono richiedere i permessi per allattamento.
Qualora l’emendamento proposto dal Ministro Fontana venisse approvato ci sarebbero delle nuove regole per il congedo parentale valide esclusivamente per le mamme; vediamo nel dettaglio cosa
potrebbe cambiare.

Astensione per maternità: come funziona oggi

Come noto, oggi le lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dall’attività lavorativa per 5 mesi complessivi, ossia nei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. In condizioni particolari è possibili usufruire del congedo di maternità anche nella formula 1+4, quindi astenendosi dall’attività lavorativa dal mese precedente alla data presunta del parto fino al compimento del 4° mese del figlio.
Nel periodo del congedo obbligatorio di maternità – al quale non si può assolutamente rinunciare – si percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Una volta terminato il periodo del congedo obbligatorio la neomamma deve tornare a lavoro, o in alternativa può richiedere il congedo parentale – fino ad un massimo di 6 mesi – percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione.
L’idea del Ministro Fontana è di rendere più flessibile il congedo parentale aumentando l’importo dell’indennità prevista qualora se ne usufruisca solamente per i primi tre mesi; vediamo come.

Congedo maternità facoltativo: la proposta del Governo
Qualora la proposta del Ministro Fontana venisse approvata e inserita nella Legge di Bilancio 2019, dal prossimo anno ci sarebbe una modalità alternativa per il godimento del congedo parentale.
Nel dettaglio, una volta terminata la maternità obbligatoria la lavoratrice potrebbe scegliere di godere di un congedo facoltativo restando a casa per altri:
• 3 mesi (rinunciando agli altri 3 del congedo parentale): percependo così un’indennità pari al 60% della retribuzione;
• 6 mesi (godendo del congedo parentale come avviene oggi): percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Molto probabilmente però chi ricorre al congedo per maternità facoltativo nella formula trimestrale, perderà automaticamente i residui tre mesi di permesso.

Congedo parentale: le altre novità per il 2019
Oggi il congedo parentale si può richiedere fino al compimento del 12° anno di età del figlio. Tuttavia, come anticipato, questo è retribuito – al 30% – solo se:
• richiesto prima del compimento del 6° anno di età del figlio;
• richiesto prima del compimento dell’8° anno di età del figlio ma solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Per chi lo richiede tra l’8° e il 12° anno, quindi, il congedo non prevede alcuna indennità.
Il “pacchetto famiglia” annunciato dal Ministro Fontana non interviene sulla retribuzione del congedo parentale, salvo il caso suddetto della lavoratrice che ne usufruisce per soli 3 mesi, tuttavia estende a 16 anni l’età dei figli entro il quale se ne può godere.
Qualora l’emendamento venisse approvato, quindi, si potrà godere del congedo parentale fino al compimento del 16° anno di età del figlio, non percependo però alcuna retribuzione quando si
richiede dopo l’8° anno.

Infine, tra gli emendamenti ce n’è uno che riguarda il congedo di paternità, per il quale vengono
confermati i 4 giorni di assenza.

Pensione anticipata donne 2019: cos’è e come funziona l’Opzione Donna

L’articolo 16 del DL 4/2019 ha rinnovato fino al 31 Dicembre 2018 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo
contributivo.
Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l’introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com’è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica
(pensione anticipata) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).
Con l’opzione donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.
Destinatari
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla
gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo di 35 anni.

I Requisiti anagrafici e Contributivi
A seguito delle recenti modifiche apportate dall’articolo 16 del DL 4/2019 possono esercitare l’opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi
entro il 31 dicembre 2018 (Circ. Inps 11/2019). La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1959 a condizione, per entrambe le categorie, che siano raggiunti entro il 31.12.2018 il requisito contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra
mobile secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011).

Gli effetti della decurtazione

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno che oscilla intorno
25-35% rispetto all’ultimo stipendio percepito.

Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.



La seguente tabella evidenzia, in via indicativa, l’impatto sull’assegno dell’opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici.

L’entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo – piu’ elevata sarà la riduzione dell’assegno pensionistico.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatori (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013).
La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.
A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995* che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legata all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

 

  • Sono ammesse al pensionamento anticipato anche coloro che, avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile
    per l’accesso al regime, presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale (il cd. principio della
    cristallizzazione del diritto a pensione). Ciò significa, pertanto, che una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti
    entro il 2018 mantiene la possibilità di accedere all’opzione donna anche successivamente al 31 dicembre 2018 e
    successivamente alla data di apertura della finestra mobile. A tal proposito si rammenta che, secondo il messaggio inps
    9231/2014, è possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e
    contributivi (ad esempio al momento della presentazione della domanda di pensione).

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