WELFARE AZIENDALE: GUIDA ALLE NOVITÀ DI FINE 2022

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WELFARE AZIENDALE: GUIDA ALLE NOVITÀ DI FINE 2022

Fringe benefit 2022: nuove regole

Il Decreto Aiuti-Bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022, ha introdotto numerosi interventi a sostegno dei cittadini per sopperire ai disagi causati dalla crisi internazionale e dal conseguente aumento del costo della vita.

Tra le novità, ce ne sono anche alcune che riguardano il welfare aziendale, come l’articolo  (art. 12 del D.L. n. 115/2022) che ha modificato la soglia esentasse dei fringe benefit, innalzandola a 600 euro.

Vengono inserite nei fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette (utenze domestiche) dell’acqua, del gas e della luce. Una motivazione precedentemente esclusa dai benefit.

È inoltre possibile riconoscere anche buoni carburante o titoli analoghi per un valore massimo di 200 euro, in aggiunta a tale soglia maggiorata, anche per la ricarica di veicoli elettrici o come premi di risultato in sostituzione del premio previsto da contratto.

Welfare esentasse: soglie e decorrenza

L’art. 12 del Decreto Aiuti-Bis ha previsto nuove soglie di non concorrenza ai fini IRPEF per alcune tipologie di beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, in deroga all’articolo 51 comma 3 del TUIR, e per alcune somme specifiche eventualmente erogate o rimborsate al dipendente, ad esempio per il pagamento delle utenze domestiche delle utenze di luce, acqua e gas (bonus bollette).

Tale disciplina, arrivata a fronte del fatto che crisi energetica e il caro bollette sono diventate ormai un’emergenza a livello nazionale, sarà efficace per il solo periodo d’imposta 2022.

Art. 12 al c. 1 del D.L. n. 115/2022:

“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per

 il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”

Bonus Bollette 2022

L’articolo 51, comma 3, del TUIR prevede:

“Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (rectius: euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

L’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 nell’innalzare la soglia di non concorrenza ai fini reddituali, a un valore complessivo di 600 euro, va anche a “tipizzare” i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi. In particolare, si fa riferimento alle utenze di acqua, luce e gas dei lavoratori.

L’altro aspetto innovativo riguarda le modalità di riconoscimento del benefit al lavoratore, in quanto consente anche donazioni in denaro corrisposte dal datore di lavoro al dipendente coerenti con le finalità previste.

Modalità di erogazione del Bonus bollette

Il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Aiuti-Bis, in particolare, consente due modalità di erogazione del bonus energia:

  • erogazione diretta delle somme al fornitore della somministrazione del servizio;
  • rimborso delle spese sostenute direttamente dagli stessi lavoratori, previa documentazione di averne sostenuto il costo.

In entrambi i casi, il benefit può coprire, o meno, l’intero costo dell’abbonamento.

Ovviamente la strada che si dimostra più percorribile è quella del rimborso, essendo i canoni delle utenze solitamente addebitati direttamente al titolare delle utenze. Rispetto ad altre misure di welfare, come il rimborso per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, il bonus bollette presenta minori vincoli, non essendo previsto l’obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di dipendenti.

Dal punto di vista della documentazione, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 5/E del 2018) ha chiarito che il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte.

Fringe benefit 2022: le differenze con il passato

Perplessità vengono sollevate da parte dei Consulenti del Lavoro in merito alle utenze intestate al coniuge o convivente: a differenza di altre ipotesi, manca qualsiasi riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del medesimo Testo Unico.

I Consulenti del Lavoro fanno inoltre notare alcune differenze dell’articolo 12 del Decreto Aiuti-Bis rispetto alle norme parzialmente simili del 2020 e del 2021, stabilite a fronte della pandemia da Covid-19 e della guerra Russia-Ucraina, operanti nell’ambito della disciplina dell’articolo 51, comma 3, del TUIR:

  • il D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) all’art. 1123 e il D.L. n. 41/2021 all’art. 6-quinquies4 si erano limitati a raddoppiare da 258,23 a 516,46 euro la soglia di non concorrenza reddituale dell’art. 51 c. 3 del TUIR, rispettivamente per i periodi d’imposta 2021 e 2022, senza stravolgerne le principali caratteristiche;
  • l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (cd. Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per l’anno 2022 dispone l’esenzione dell’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, ne ha previsto l’applicazione quale non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 14 luglio 2022, n. 27/E).

Il comma 1 dell’articolo 12 del D.L. n. 115/2022, invece, opera “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR” e ai suoi vincoli. L’art. 51, comma 3, prevede infatti l’esenzione entro il limite di 258,23 euro, ma se il valore del benefit è superiore lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Diversamente, la deroga prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 consente ai datori di lavoro di fornire benefit quali beni ceduti e servizi o rimborsi di utenze di luce, acqua e gas anche oltre i 600 euro nell’anno d’imposta 2022. Ad essere tassata è solamente l’eccedenza.

Fringe benefit 2022 oltre la soglia: regole più semplici

Il fatto che ad essere tassata sia solo l’eccedenza, rispetto ai 600 euro esentasse, semplifica molto la vita delle imprese, oltre ad introdurre un risparmio notevole rispetto al meccanismo di franchigia dell’articolo 51 c. 3 del TUIR.

I Consulenti del Lavoro fanno notare anche che l’eccedenza di 600 euro potenzialmente tassabile potrebbe essere considerata comunque esente fino a concorrenza dell’ulteriore plafond originario di 258,23 euro, previsto dall’articolo 51 del TUIR, nell’ipotesi in cui non sia stato utilizzato, in analogia a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per il bonus carburanti di 200 euro (Circolare n. 27/E/2022).

“In tal caso, tuttavia, occorrerebbe rispettare le condizioni previste, su tutte l’impossibilità del rimborso di somme al dipendente, dalla ordinaria versione dell’art. 51 c. 3 del TUIR. In questa ottica, dunque, si potrebbero distinguere tre differenti plafond (200, 600 e 258 euro) nel corso del 2022, che agiranno su piani separati e andranno verificati autonomamente, fermo restando che l’eventuale sforamento potrà consentire, alle condizioni previste, l’utilizzo del limite generale di 258,23 euro indicato.”

Bonus carburanti e Bonus bollette a confronto

Comparando il cosiddetto Bonus carburanti di 200 euro, previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 21/2022, con il Bonus bollette di 600 euro del decreto Aiuti-Bis, i consulenti del lavoro fanno notare alcune differenze:

  • il Bonus carburanti si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, mentre non sembra esserci la stessa limitazione per il Bonus bollette;
  • la rimborsabilità delle spese sostenute dal lavoratore è consentita solo per il Bonus bollette, mentre è esclusa per il Bonus carburanti.

Dal punto di vista delle analogie, entrambe le disposizioni fanno riferimento ai lavoratori dipendenti, ma con riferimento ai Bonus benzina, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare n. 27/E del 2022) che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Si attendono delucidazioni in merito per quanto riguarda il Bonus bollette. Questo perché se da una parte la disciplina civilistica, il lavoratore dipendente è il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), dall’altra l’individuazione del lavoratore dipendente ai fini fiscali, differente in quanto riconducibile alla tipologia di reddito indicata dal TUIR, ne allarga la riconducibilità anche a quelli assimilati (cfr. art. 50 TUIR).

 Potenza, 5 ottobre 2022                                                                              

   UILM BASILICATA

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